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    Obbligo di microchip per cani e gatti

    Secondo l’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (aggiornato dal 1 gennaio 2020), la Regione Lombardia è la prima ad estendere ai gatti gli stessi obblighi di identificazione valevoli per i cani.

    Di seguito riassumiamo brevemente il regolamento:

    • Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo (compreso chi ne fa commercio) di un cane o di un gatto, è tenuto a iscriverlo all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione entro quindici giorni dall’inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L’identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore è contestuale all’iscrizione nell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione ed è eseguita dai veterinari liberi professionisti accreditati dall’ATS o dai veterinari delle ATS.

    • Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all’Anagrafe degli animali d’affezione qualsiasi cambiamento anagrafico (quali cessione, decesso o cambio di residenza) entro quindici giorni dall’avvenimento, e la scomparsa per furto o per smarrimento entro sette giorni.

    • I medici veterinari, nell’esercizio dell’attività professionale, hanno l’obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l’identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all’identificazione dell’animale.

    Fonte: www.anmvioggi.it, 14/01/2020

    Si ricorda che non è possibile certificare sul libretto sanitario dell’animale una vaccinazione avvenuta prima dell’applicazione del microchip e della registrazione in Anagrafe; le due pratiche possono invece avvenire contestualmente.